Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 63 Accesso alle canalizzazioni di cavi

1 Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato pubblica nella sua offerta di base le condizioni tecniche e commerciali concernenti l’accesso alle canalizzazioni di cavi, in particolare:

a.
le modalità di accesso alle canalizzazioni di cavi, come pure la posa, la manutenzione e l’eliminazione dei cavi;
b.
i dati tecnici concernenti i sistemi di trasmissione utilizzati.

2 Il sistema online del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato mette a disposizione dell’altro fornitore le informazioni seguenti:

a.
i tracciati delle canalizzazioni di cavi che collegano determinati punti geografici;
b.
nella misura in cui sono conosciute, le capacità utilizzate e quelle ancora a disposizione;
c.
le ubicazioni delle camere di accesso.

Art. 63a Application

Les art. 64 à 68 ne s’appliquent qu’aux accords en matière d’accès conclus avec un fournisseur occupant une position dominante sur le marché.

108 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.