Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 61 Interconnessione

1 Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato pubblica nella sua offerta di base le condizioni tecniche e commerciali concernenti i servizi d’interconnessione, in particolare:

a.
la descrizione di tutti i punti standard d’interconnessione e delle condizioni d’accesso, sia che l’altro fornitore intenda assicurare direttamente la connessione d’interconnessione, sia che egli voglia incaricarne il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato;
b.
i dati tecnici delle interfacce d’interconnessione e dei protocolli di segnalazione utilizzati.

2 Il fornitore del servizio telefonico pubblico che detiene una posizione dominante sul mercato offre almeno i servizi d’interconnessione seguenti:

a.
lo stabilimento, la terminazione e il transito di comunicazioni;
b.
l’indicazione del numero chiamante e del numero chiamato ovvero la soppressione di questa indicazione;
c.
accesso ai servizi a valore aggiunto 08xx e 09xx;
d.
connessione fisica tra gli impianti di telecomunicazione di diversi fornitori indispensabile alla connessione dei servizi.

3 Oltre ai prezzi di accesso basati sui minuti e sulle chiamate, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato propone prezzi di accesso basati sulla capacità (capacity based charges), in funzione delle larghezze di banda massime richieste dal partner d’interconnessione.108

4 Se, per determinare i costi di riacquisto di un impianto moderno funzionalmente equivalente secondo l’articolo 54 capoverso 2 lettera a, è necessario basarsi su una nuova tecnologia che differisce sostanzialmente da quella finora in uso, si applicano le regole seguenti:

a.
il primo anno, i costi secondo l’articolo 54 capoverso 2 sono stabiliti per due terzi sulla base dell’impianto precedente usato per l’ultima volta e per un terzo sulla base del nuovo impianto;
b.
l’anno successivo, i costi secondo l’articolo 54 capoverso 2 sono stabiliti per un terzo sulla base dell’impianto precedente usato per l’ultima volta e per due terzi sulla base del nuovo impianto;
c.
negli anni successivi, i costi secondo l’articolo 54 capoverso 2 sono stabiliti interamente sulla base del nuovo impianto. 109

108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 729).

109 Introdotto dal n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 729).

Art. 62 Lignes louées

1 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales applicables aux lignes louées, en particulier:

a.
les spécifications techniques de celles-ci;
b.
les spécifications techniques applicables aux points d’accès et de terminaison;
c.
les spécifications des interfaces.

2 Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d’une infrastructure moderne équivalente selon l’art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie différant fondamentalement de celle utilisée jusque-là, les règles suivantes s’appliquent:

a.
la première année, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent pour deux tiers à ceux de l’infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour un tiers à ceux de la nouvelle infrastructure;
b.
l’année d’après, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent pour un tiers à ceux de l’infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour deux tiers à ceux de la nouvelle infrastructure;
c.
les années suivantes, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent à ceux de la nouvelle infrastructure.107

107 Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.