1 I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno l’obbligo di assicurare la portabilità dei numeri si assumono i relativi costi.
2 Essi possono esigere dal nuovo fornitore contributi finanziari a copertura dei costi amministrativi direttamente legati al trasferimento dei numeri. Le regole sulla formazione dei prezzi in funzione dei costi di cui agli articoli 54–54c si applicano per analogia.
3 I fornitori disciplinano nei loro contratti di interconnessione la copertura dei costi legati all’istradamento delle comunicazioni a destinazione dei numeri trasferiti.
64 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent offrir à leurs clients la possibilité de garder leur numéro lorsque ceux-ci changent de lieu de raccordement.
64 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
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