1 In altomare, a bordo delle navi svizzere, è applicabile soltanto il diritto federale svizzero. Nelle acque territoriali, il diritto federale svizzero è applicabile a bordo delle navi svizzere, a meno che lo Stato rivierasco non dichiari esclusivamente applicabile la sua legge nazionale. In caso di naufragio di una nave svizzera, il diritto svizzero è applicabile ai superstiti nella stessa misura.
2 Tuttavia, i reati nel senso del Codice penale svizzero5 e delle altre disposizioni penali di diritto federale commessi a bordo di una nave svizzera sono punibili secondo il diritto svizzero indipendentemente dal luogo in cui la nave si trovava al momento del reato.
3 Le speciali disposizioni penali della presente legge sono applicabili indipendentemente dal fatto che l’atto punibile secondo le stesse sia stato commesso all’estero o nella Svizzera.
4 L’autore non è più punito nella Svizzera:
se è stato assolto all’estero dal reato con sentenza irrevocabile;
se la pena inflittagli all’estero per il medesimo atto è stata scontata o condonata oppure è prescritta.
Se il colpevole ha scontato all’estero solo in parte la pena, questa parte gli sarà computata nella pena da pronunciare.
1 Le droit fédéral est en vigueur à bord des navires suisses: en haute mer sans partage; dans les eaux territoriales en tant que la loi de l’
2 Les infractions au sens du code pénal suisse6 et des autres dispositions pénales du droit fédéral commises à bord d’un navire suisse sont toutefois punies selon le droit suisse sans égard au lieu où le navire se trouvait lorsqu’elles ont été commises.
3 Les dispositions pénales de la présente loi sont en outre applicables, que les infractions qu’elles répriment aient été commises hors de Suisse ou en Suisse.
4 L’auteur ne pourra plus être puni en Suisse:
S’il n’a subi à l’étranger qu’une partie de la peine prononcée contre lui, cette partie sera imputée sur la peine à prononcer.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.