1 Le navi devono essere dotate degli apparecchi ottici e acustici necessari per l’emissione dei segnali prescritti nella seconda parte della presente ordinanza.
2 Devono essere dotate di estintori o di dispositivi antincendio:
3 Eccettuate le navi a remi e quelle a vela senza zavorra fissa e con un motore di potenza non superiore a 4,4 kW, ogni nave dev’essere dotata di un dispositivo d’ancoraggio di tenuta sufficiente.117
4 Le navi passeggeri e le navi mercantili a motore devono disporre inoltre:
5 Le disposizioni del capoverso 4 lettera c non si applicano né alle navi passeggeri di capacità inferiore alla dozzina né alle navi mercantili.
6 Le navi a vela e le navi da diporto a motore che possono essere mosse anche mediante pagaie o remi devono essere dotate di tali mezzi.
7 Il materiale d’equipaggiamento deve essere sempre utilizzabile e collocato in un luogo appropriato.
115 Per l’entrata in vigore vedi art. 16.04 cpv. 2 lett. a della presente O.
116 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 207 211).
117 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).
La puissance totale des moteurs des bâtiments de plaisance doit correspondre à la construction de ceux-ci.
114 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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