Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports

744.21 Legge federale del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie (Legge sulle imprese filoviarie, LIF)

744.21 Loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus (Loi sur les trolleybus, LTro)

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Art. 19

1 La presente legge è parimente applicabile alle imprese filoviarie la cui concessione è anteriore alla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni concernenti la concessione saranno, nel termine di tre anni, adeguate nel modo richiesto alle nuove prescrizioni legali.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a quando una legge li disciplinerà, i provvedimenti riconosciuti necessari in conseguenza di novità tecniche nel campo dei trasporti per filobus.

Art. 19

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.