1 In caso di investimenti in impianti a fune beneficiari di indennità della Confederazione e dei Cantoni secondo gli articoli 28–31c LTV26, si possono concludere convenzioni di finanziamento. Esse sono valide fino alla conclusione del progetto.
2 Sono considerati investimenti nell’infrastruttura di impianti a fune ai sensi dell’articolo 18a lettera b della legge del 23 giugno 200627 sugli impianti a fune il 50 per cento degli investimenti complessivi. I contributi agli investimenti sono concessi a fondo perso.
Le contrat concernant les tâches systémiques visées à l’art. 37 LCdF a une durée indéterminée. Il peut être résilié pour la fin d’une année civile moyennant un délai de douze mois.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.