La Commissione amministrativa del Fondo di sicurezza stradale,
visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge del 25 giugno 19761 concernente
un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale (LCPI),
ordina:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.