L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 84 della Costituzione federale1;
in esecuzione dell’accordo del 21 giugno 19992 fra la Confederazione Svizzera e
la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 giugno 20073,
decreta:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.