In casi di secondaria importanza, il Consiglio federale può delegare al DATEC la definizione delle zone di pianificazione quale dato acquisito36 ai sensi dell’articolo 15h capoverso 2 e quella dei corridoi di pianificazione ai sensi dell’articolo 15i capoverso 3.
36 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
Dans les cas de moindre importance, le Conseil fédéral peut confier au DETEC la fixation des zones de planification (art. 15h, al. 2) et des corridors de planification (art. 15i, al. 3).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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