1 La richiesta di contributo deve essere presentata all’UFAC mediante un modulo apposito. Il modulo è messo a disposizione dall’UFAC.
2 La richiesta di contributo deve contenere i seguenti dati:
a. nome e indirizzo oppure ragione sociale e sede del richiedente;
b. dati sulla capacità economica del richiedente;
c. descrizione del provvedimento e della sua efficacia;
d. descrizione dell’interesse proprio del richiedente in relazione all’attuazione del provvedimento;
e. importo del contributo richiesto;
f. elenco dettagliato dei costi;
g. prova dei mezzi propri e delle prestazioni esterne;
h. ulteriori fonti di finanziamento e prestazioni di terzi;
i. inizio e fine del provvedimento;
j. per i richiedenti che hanno sede o residenza all’estero: un attestato equivalente all’estratto del registro di commercio svizzero;
k. per le associazioni non iscritte nel registro di commercio: la copia degli statuti;
l. estratto del registro delle esecuzioni;
m. firma del richiedente.
3 L’UFAC può chiedere altri documenti.
4 La richiesta deve essere presentata al più tardi il 30 novembre per l’anno successivo. Se sono già fissati i contributi per provvedimenti pluriennali conformemente all’articolo 7 capoverso 3, la richiesta non deve essere presentata ogni anno.
5 Se un provvedimento per il quale è già stato chiesto o assegnato un contributo subisce modifiche sostanziali, le modifiche devono essere comunicate all’UFAC.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).
1 La demande de contribution est adressée à l’OFAC au moyen d’un formulaire de demande. L’OFAC fournit le formulaire de demande.
2 La demande de contribution doit mentionner:
3 L’OFAC peut demander des documents supplémentaires.
4 La demande de contribution pour l’année suivante doit être déposée le 30 novembre au plus tard. Les contributions pour des mesures pluriannuelles telles que celles visées à l’art. 7, al. 3, qui ont déjà été établies ne doivent pas faire l’objet chaque année d’une demande.
5 Si une mesure pour laquelle une contribution a déjà été demandée ou allouée est sensiblement modifiée, les modifications doivent être communiquées à l’OFAC.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.