Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 4, 5 capoverso 3, 12 capoverso 2, 22 capoverso 3, 31 capoverso 3 e 33 della legge federale del 1° ottobre 20101 sugli impianti di accumulazione (LImA);
visto l’articolo 72 capoverso 1 della legge federale del 22 dicembre 19162 sulle forze idriche (LUFI),
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