(art. 12 cpv. 2 LImA)
Le decisioni concernenti provvedimenti speciali in caso di minaccia militare spettano allo Stato maggiore federale Protezione della popolazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 2 marzo 20183 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.