1 Per effetto del pagamento dell’indennità, l’espropriante acquista la proprietà del fondo espropriato o il diritto che l’espropriazione costituisce sul fondo in suo favore. In mancanza d’intesa contraria delle parti o di rinunzia alla cancellazione da parte dell’espropriante, i diritti reali limitati, diritti personali annotati nel registro fondiario e altri diritti obbligatori che gravano il fondo espropriato si estinguono anche se, nonostante l’avvenuta diffida, essi non sono stati notificati e stimati dalla commissione di stima.105
2 Il pagamento produce i medesimi effetti nel caso in cui la indennità sia stata fissata dopo l’apertura della procedura d’espropriazione mediante un accordo fra le parti.
105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
1
2 Le paiement a les mêmes effets dans les cas où l’indemnité a été fixée par un accord après l’ouverture de la procédure d’expropriation.
99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.