Dalla notificazione dell’avviso personale o della domanda di espropriazione all’espropriando, non è più lecito compiere senza il consenso dell’espropriante atti di disposizione, di diritto o di fatto, che rendano l’espropriazione più gravosa.
37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
Dès la remise de l’avis personnel ou de la demande d’expropriation à la personne visée par celle-ci,
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
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