Diritto nazionale 6 Finanze 67 Divieto di convenzioni fiscali. Doppia imposizione
Droit interne 6 Finances 67 Interdiction des arrangements fiscaux. Double imposition

672.911.81 Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la convenzione svizzero-sudafricana di doppia imposizione

672.911.81 Ordonnance du 14 novembre 2007 relative à la convention contre les doubles impositions conclue entre la Suisse et l'Afrique du Sud

Index Inverser les langues Précédent
Index Inverser les langues

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 20211 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale;
in esecuzione della Convenzione dell’8 maggio 20072 tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Sudafrica intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (Convenzione),3

ordina:

1 RS 672.2

2 RS 0.672.911.82

3 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 10 nov. 2021 concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 704).

Préambule

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.