È punito con la multa fino a 50 000 franchi chi, nel quadro di una verifica secondo l’articolo 28, intenzionalmente non ottempera a una decisione dell’autorità notificatagli sotto la comminatoria del presente articolo.
Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, viole:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.