1 Ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione del diritto fiscale svizzero l’AFC inoltra le informazioni che le sono state trasmesse automaticamente da altri Stati alle autorità svizzere competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo applicabile. Segnala a tali autorità le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell’accordo applicabile.
2 Se l’accordo applicabile lo consente e il diritto svizzero lo prevede, l’AFC inoltra le informazioni che le sono state trasmesse automaticamente da un altro Stato ad altre autorità svizzere per le quali tali informazioni sono interessanti. Se del caso, l’AFC chiede il consenso dell’autorità competente dello Stato che ha trasmesso le informazioni.
Les institutions financières déclarantes et les autorités compétentes d’un État partenaire sont tenues d’utiliser le numéro AVS lors de la transmission de renseignements concernant les personnes physiques qui sont requis dans le cadre de l’échange automatique de renseignements.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.