1 L’AFC notifica a ogni persona legittimata a ricorrere una decisione finale in cui motiva l’assistenza amministrativa e determina l’entità delle informazioni da trasmettere.
2 Le informazioni presumibilmente irrilevanti non possono essere trasmesse. L’AFC le rimuove o le rende irriconoscibili.
3 L’AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all’estero per il tramite del suo rappresentante autorizzato o direttamente, sempre che sia consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato. In caso contrario essa notifica la decisione mediante pubblicazione nel Foglio federale.37
4 L’AFC informa simultaneamente le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate in merito all’emanazione e al contenuto della decisione finale.
37 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
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3 L’AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger par l’intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications ou directement, dans la mesure où la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné est admise. À défaut, elle notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale.38
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38 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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