1 Provvedimenti coercitivi possono essere ordinati:
2 Per ottenere informazioni l’AFC può applicare esclusivamente i seguenti provvedimenti coercitivi:
3 I provvedimenti coercitivi sono ordinati dal direttore dell’AFC o dalla persona autorizzata a rappresentarlo.
4 Se vi è pericolo nel ritardo e un provvedimento coercitivo non può essere ordinato tempestivamente, la persona incaricata dell’esecuzione dell’ottenimento delle informazioni può di sua iniziativa eseguire un provvedimento coercitivo. Il provvedimento coercitivo è valido soltanto se è approvato entro tre giorni feriali dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto.
5 Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni e altre autorità sostengono l’AFC nell’esecuzione dei provvedimenti coercitivi.
6 Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate possono partecipare all’esecuzione dei provvedimenti coercitivi.
7 Per il rimanente sono applicabili gli articoli 42 e 45–50 capoversi 1 e 2 della legge federale del 22 marzo 197425 sul diritto penale amministrativo.
1 Des mesures de contrainte peuvent être ordonnées dans les cas suivants:
2
3
4
5
6 Les administrations fiscales cantonales concernées peuvent participer à l’exécution des mesures de contrainte.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.