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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

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Art. 98a Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione

1 Un gestore di impianti che non partecipa al SSQE né ha preso un impegno di riduzione e gestisce impianti di cogenerazione di cui all’articolo 32a capoverso 1 della legge sul CO2 su richiesta ottiene per ciascun impianto di cogenerazione che presenta una potenza termica di almeno 0,5 MW e al massimo 20 MW il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica.

2 Il gestore di impianti di cogenerazione ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica se:

a.
utilizza questo importo per misure di cui all’articolo 32b capoverso 2 della legge sul CO2;
b.
la misura contribuisce all’aumento dell’efficienza energetica;
c.
non attua le misure in un impianto per cui il gestore ha preso un impegno di riduzione o partecipa al SSQE;
d.
non fa valere in altro modo l’efficacia delle misure; e
e.
attua le misure nel corso di tre anni consecutivi.

3 Su richiesta l’UFAM può prorogare il termine di cui al capoverso 2 lettera e di due anni.

287 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017 (RU 2017 6753). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 98

1 La demande de remboursement porte sur une période de douze mois. Lorsqu’elle concerne un montant d’au moins 100 000 francs, elle peut porter sur une période plus courte.285

2 Elle doit être déposée au plus tard le 30 juin pour les taxes sur le CO2 versées:

a.
l’année précédente;
b.
au cours de l’exercice clos l’année précédente.

3 Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les délais.

284 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

285 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.