1 Per l’adempimento dell’obbligo di compensazione è ammessa la consegna di attestati per le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio.
2 Se non adempiono più il requisito della permanenza di cui all’articolo 5 capoverso 2, gli attestati consegnati non possono più essere computati per l’adempimento dell’obbligo di compensazione.
3 Se gli attestati di cui al capoverso 2 sono già stati computati per l’adempimento dell’obbligo di compensazione, essi vengono opportunamente contrassegnati e restituiti alla persona soggetta all’obbligo di compensazione. L’anno successivo, la persona soggetta all’obbligo di compensazione dovrà presentare lo stesso numero di attestati che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5. Possono essere presentati successivamente attestati che potevano essere consegnati al momento della consegna iniziale.
257 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 311).
1 Les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation au cours de l’année concernée doivent être compensées.
2 Le taux de compensation en Suisse est fixé à au moins 15 % à partir de 2022.
3 Le taux de compensation total est fixé comme suit:
4 Les émissions de CO2 de chaque carburant sont calculées à l’aide des facteurs d’émission définis à l’annexe 10.
252 Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 311).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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