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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

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Art. 57 Principio

1 I partecipanti al SSQE devono avere un conto per gestori nel registro dello scambio di quote di emissioni; sono esclusi gli operatori di aeromobili amministrati da un’autorità estera conformemente all’allegato 14.

2 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE dell’Unione europea nonché le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea provenienti dallo SEE che desiderano partecipare all’asta devono avere un conto personale.

3 Gli importatori e i produttori di combustibili fossili secondo il capitolo 7 che intendono tenere o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel registro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto per gestori o un conto personale.187

4 Tutte le altre imprese e persone che intendono tenere o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel registro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto personale.

5 Chi riceve attestati per un progetto o un programma di cui all’articolo 5, per riduzioni delle emissioni secondo l’articolo 12 o per riduzioni delle emissioni da una convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione secondo l’articolo 12a può farli rilasciare anche direttamente sul conto per gestori o sul conto personale di un terzo.

6 Un titolare di conti personali può depositare sui suoi conti personali al massimo un milione di diritti di emissione.

186 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

187 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 56 Non-respect de l’obligation

1 Lorsqu’un participant au SEQE ne remplit pas son obligation de remettre des droits d’émission dans les délais, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art. 21 de la loi sur le CO2.178

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Un intérêt moratoire s’applique en cas de retard de paiement. Le DFF en fixe le taux.179

3 Si le participant au SEQE ne remet pas les droits d’émission manquants au 31 janvier de l’année suivante, ceux-ci sont compensés par les droits d’émission attribués à titre gratuit pour l’année en cours.180

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.