1 L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione a disposizione annualmente per l’insieme dei gestori di impianti nel SSQE. Il calcolo avviene secondo l’allegato 8.
2 L’UFAM trattiene ogni anno una quota dei diritti di emissione calcolati secondo il capoverso 1 per renderla accessibile ai seguenti gestori di impianti:
3 La quota di cui al capoverso 2 è costituita dalla somma:
4 Se la quota di cui al capoverso 2 non è sufficiente per adempiere completamente i diritti, i diritti di emissione sono assegnati annualmente nel seguente ordine:
5 Se all’interno di un gruppo di cui al capoverso 4 lettere a, b o d, i diritti non possono essere pienamente soddisfatti, per l’assegnazione dei diritti di emissione ai singoli gestori è determinante il momento in cui sono entrati a far parte del SSQE o della messa in esercizio di nuovi elementi di assegnazione. Se la notifica è effettuata solo dopo l’inizio dell’attività o solo dopo la messa in esercizio di un nuovo elemento di assegnazione, è determinante la data della notifica.136
6 Se i diritti non possono essere pienamente soddisfatti all’interno del gruppo secondo il capoverso 4 lettera c, l’UFAM riduce proporzionalmente la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito ai singoli gestori.137
132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
133 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
136 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
137 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
L’OFEV statue par décision sur la participation des exploitants d’installations au SEQE et sur la non-prise en compte d’installations au sens de l’art. 43.
127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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