L’UFAM adegua l’obiettivo di emissione di cui all’articolo 67 e l’obiettivo basato su provvedimenti di cui all’articolo 68 per gli anni 2022-2024 soltanto se le emissioni di gas serra sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o a seguito della chiusura di un impianto.
396 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 513).
393 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 sept. 2022, avec effet au 1er oct. 2022 (RO 2022 513).
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