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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

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Art. 146m Inizio dell’attuazione per progetti e programmi all’estero o per l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera

In deroga all’articolo 5 capoverso 1 lettera d per progetti e programmi sono rilasciati attestati se:

a.
sono stati attuati in uno Stato partner prima del 1° gennaio 2022 sulla base di un accordo contrattuale tra la Confederazione Svizzera e la Fondazione Centesimo per il Clima;
a.
dopo il 1° gennaio 2022:
1.
vengono attuati all’estero o aumentano le prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera, e
2.
la persona richiedente presenta la domanda secondo l’articolo 7 entro il 30 settembre 2022.

Art. 146k

L’OFEV peut reporter le délai visé à l’art. 55, al. 3, concernant la remise des droits d’émission pour l’année 2021 à une date postérieure au 30 avril 2022 si le calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit est retardé.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.