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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

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Art. 138 Conversione dei diritti di emissione non utilizzati

1 I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 sono convertiti il 30 giugno 2014 per:

a.
i gestori di impianti nel SSQE: in diritti di emissione secondo la presente ordinanza;
b.
i gestori di impianti con impegno di riduzione: in crediti di compensazione di un eventuale mancato raggiungimento dei propri obiettivi di emissione o dei propri obiettivi basati sui provvedimenti;
c.
le altre imprese e le persone: in attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera.

2 I gestori di impianti con impegno di riduzione possono chiedere in ogni momento che i loro crediti di cui al capoverso 1 lettera b siano convertiti in attestati.

376 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 137 Modification du droit en vigueur

373

373 La mod. peut être consultée au RO 2012 7005.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.