Il DATEC adegua:
357 Introdotta dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 5477).
358 Introdotta dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 5477).
359 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
360 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
361 Introdotta dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
362 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).
363 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione del 12 marzo 2021 che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell’articolo 10 bis paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29.
364 Introdotta dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).
365 Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030, GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 20.
366 Introdotta dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
367 Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1; modificata, da ultimo, dal regolamento (UE) 2018/336, GU L 70 del 13.3.2018, pag. 1.
L’OFEV soutient la Commission européenne dans le cadre de l’art. 11 de l’accord SEQE355. Il lui transmet notamment les informations nécessaires à cette fin.
354 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.