1 L’UFAM esegue la presente ordinanza. Sono fatti salvi i capoversi 2–7 e l’allegato 14 numero 2.1.335
2 L’UFE esegue le disposizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri. A tal scopo è coadiuvato dall’USTRA.336
3 L’UDSC esegue le disposizioni relative alla tassa sul CO2.
4 L’UFAM esegue:
4bis L’UFE esegue le disposizioni relative ai contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici e ai contributi per l’impiego diretto della geotermia.338
5 Dopo avere sentito l’UFE, l’UFAM esegue le disposizioni relative alla promozione della formazione e del perfezionamento.
6 L’UFE e le organizzazioni private incaricate dall’UFE o dall’UFAM sostengono l’UFAM nell’ambito dell’esecuzione delle disposizioni relative all’impegno di riduzione delle emissioni di gas serra.
7 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) assiste l’UFAM nell’esecuzione delle disposizioni relative allo scambio di quote di emissioni per gli operatori di aeromobili.339
335 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
336 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
337 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
338 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
339 Introdotto dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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