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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

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Art. 130 Autorità esecutive

1 L’UFAM esegue la presente ordinanza. Sono fatti salvi i capoversi 2–7 e l’allegato 14 numero 2.1.335

2 L’UFE esegue le disposizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri. A tal scopo è coadiuvato dall’USTRA.336

3 L’UDSC esegue le disposizioni relative alla tassa sul CO2.

4 L’UFAM esegue:

a.
d’intesa con l’UFE: le disposizioni relative agli attestati per le riduzioni delle emissioni e l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera, nonché alla promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra;
b.
d’intesa con l’UFE, la Segreteria di Stato dell’economia e il Dipartimento federale degli affari esteri: le disposizioni relative agli attestati per le riduzioni delle emissioni e l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all’estero.337

4bis L’UFE esegue le disposizioni relative ai contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici e ai contributi per l’impiego diretto della geotermia.338

5 Dopo avere sentito l’UFE, l’UFAM esegue le disposizioni relative alla promozione della formazione e del perfezionamento.

6 L’UFE e le organizzazioni private incaricate dall’UFE o dall’UFAM sostengono l’UFAM nell’ambito dell’esecuzione delle disposizioni relative all’impegno di riduzione delle emissioni di gas serra.

7 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) assiste l’UFAM nell’esecuzione delle disposizioni relative allo scambio di quote di emissioni per gli operatori di aeromobili.339

335 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

336 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

337 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

338 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

339 Introdotto dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 129 Information

L’OFEV informe le public en particulier:

a.
des conséquences des changements climatiques;
b.
des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en Suisse et à l’étranger;
c.
des mesures visant à maîtriser les conséquences de l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.