1 La quota spettante all’economia viene distribuita dalle casse di compensazione AVS (casse di compensazione), con la collaborazione dell’Ufficio centrale di compensazione, ai datori di lavoro su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM, nonché secondo le istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La differenza tra proventi annui stimati ed effettivi nonché la quota spettante alla popolazione delle risorse secondo l’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 non impiegate vengono compensate nella distribuzione dei proventi due anni dopo.330
2 Le casse di compensazione distribuiscono la quota dei proventi spettante all’economia entro il 30 settembre dell’anno di riscossione. Su richiesta, in casi motivati l’UFAM può prorogare adeguatamente questo termine.331
3 Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia in base alla massa salariale determinante conteggiata due anni prima dell’anno di riscossione. Successive modifiche della massa salariale a seguito di controlli presso i datori di lavoro non sono prese in considerazione.
4 Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia, detraendola dai conteggi dei contributi dei datori di lavoro esigibili nell’anno di riscossione o versandola ai datori di lavoro. Gli importi non detraibili sono versati a partire da un importo di 50 franchi. In caso di mutazioni, gli importi sono detratti o versati a partire da 50 franchi.332
5 Gli uffici di revisione delle casse di compensazione verificano, nell’ambito della revisione finale, la ripartizione della quota dei proventi spettante all’economia e riferiscono all’UFAM secondo le istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.333
330 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
331 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
332 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
333 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
1 La part du produit de la taxe qui revient aux milieux économiques (part des milieux économiques) comprend la part du produit annuel estimé revenant aux milieux économiques pour l’année de prélèvement et la différence par rapport à la part estimée deux ans auparavant, ainsi que les moyens financiers visés à l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui ne sont pas épuisés, moins la part de la population aux moyens financiers visés à l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant.329
2 L’estimation du produit annuel se fonde sur une projection des recettes au 31 décembre, y compris les intérêts positifs et négatifs.
329 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
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