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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

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Art. 113 Domanda

1 La domanda per l’ottenimento di un contributo dev’essere presentata all’UFE.

2 Le domande per l’ottenimento di un contributo alla prospezione devono adempiere i requisiti di cui all’allegato 12 numero 3.1, quelle per l’ottenimento di un contributo allo sfruttamento devono adempiere i requisiti di cui all’allegato 12 numeri 4.1 e 4.2. Esse devono contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e che il finanziamento del progetto è garantito. 310

3 Per l’esame delle domande l’UFE incarica un gruppo indipendente, esterno al progetto, composto da un massimo di sei esperti. Parallelamente il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti.

4 Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all’UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo nella raccomandazione. Nell’adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.

5 Se sono soddisfatti i requisiti per la concessione di un contributo, la Confederazione stipula con la persona richiedente un contratto di diritto amministrativo. In esso vengono stabilite in particolare le condizioni per la restituzione secondo l’articolo 113b.

309 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

310 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

Art. 112 Projets donnant droit à une contribution

1 Des projets visant à utiliser directement la géothermie pour la production de chaleur (art. 34, al. 2, loi sur le CO2) peuvent recevoir des contributions pour la prospection et la mise en valeur de réservoirs géothermiques, s’ils remplissent les exigences visées à l’annexe 12.

2 Les contributions se montent au plus à 60 % des coûts d’investissement imputables du projet; elles sont fixées à l’annexe 12.

307 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.