1 Le risorse messe a disposizione per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici secondo l’articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO2 e versate sotto forma di contributi globali ai Cantoni, sono utilizzate per indennizzare in modo forfettario i costi di esecuzione sostenuti dal Cantone. L’importo forfettario ammonta al 5 per cento dei contributi di promozione da esso accordati e computabili come quota federale.
2 Dalle stesse risorse viene tratto l’indennizzo all’UFE per la comunicazione del programma, pari al massimo a un milione di franchi all’anno.
Les contributions globales sont versées annuellement aux cantons.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.