1 L’autorità competente notifica alla persona interessata dalla domanda una decisione finale in cui motiva l’assistenza amministrativa e determina l’entità delle informazioni, della documentazione, degli oggetti o dei valori patrimoniali da trasmettere.
2 Le informazioni, la documentazione, gli oggetti o i valori patrimoniali presumibilmente irrilevanti non possono essere trasmessi. L’autorità competente li rimuove o li rende irriconoscibili.
97 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
1
2 L’autorité compétente ne transmet pas
92 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.