Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 41 della legge del 20 marzo 20091 sul trasporto di viaggiatori;
visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie;
visto l’articolo 6 della legge del 25 settembre 20153 sul trasporto di merci;
visti gli articoli 27 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20164 sull’approvvigionamento del Paese,5
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5 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 10 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3179).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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