Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 62 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare
del 3 febbraio 19951,
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.