1 Per l’applicazione degli articoli 3, 8–19 e 34–36 è concesso ai Cantoni un termine di cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Se la presente ordinanza rimanda a norme e ad altri criteri tecnici non ancora esistenti al momento della sua entrata in vigore, il termine transitorio è valevole a partire dal momento in cui dette norme e direttive sono comunicate ai Cantoni.
1bis Per i geodati di base che rappresentano restrizioni di diritto pubblico della proprietà si applicano gli articoli 25–30 dell’ordinanza del 2 settembre 200928 sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.29
2 Per il passaggio del sistema e del quadro di riferimento planimetrici da CH1903/MN03 a CH1903+/MN95 sono stabiliti i seguenti termini transitori:
3 L’articolo 4 capoverso 1 lettera a sarà abrogato il 1° gennaio 2021.
29 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 2 set. 2009 sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4723).
La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe 2.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.