1 Non sono riscossi emolumenti per:
2 In caso di utilizzazione eccessiva di questi dati, servizi e prodotti possono essere riscossi emolumenti. Essi corrispondono a un contributo adeguato ai costi infrastrutturali per il numero eccessivo di consultazioni o il volume eccessivo di dati.
3 Sono riscossi emolumenti per:
4 Per quanto la presente ordinanza e le tariffe degli emolumenti dei Dipartimenti non prevedano disciplinamenti e non sussistano disposizioni contrattuali, è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato.
5 I costi di approntamento e i costi di trasporto possono essere fatturati in aggiunta agli emolumenti di cui ai capoversi 3 e 4.
Art. 44a16 Costi di approntamento
1 Per indennizzare costi di approntamento al di fuori dell’accesso secondo l’articolo 28a è riscosso un emolumento conformemente alle tariffe degli emolumenti del Dipartimento.
2 Per l’approntamento sono inoltre riscossi i seguenti emolumenti:
b. imballaggio e spedizione: 0–25 franchi per unità di spedizione.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).
16 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).
1 Aucun émolument n’est perçu pour:
2 Des émoluments peuvent être perçus en cas d’utilisation excessive de ces données, services et produits. Ils correspondent à une contribution appropriée aux frais d’infrastructure pour le nombre excessif de requêtes ou le volume de données excessif.
3 Des émoluments sont perçus pour:
4 Si la présente ordonnance et le tarif des émoluments du département compétent ne comportent aucune autre règle et s’il n’existe aucune règle contractuelle, l’émolument perçu est calculé en fonction du temps consacré.
5 Les frais de préparation et de transport peuvent être facturés en plus des émoluments prévus aux al. 3 et 4.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 37).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.