1 La protezione degli oggetti indicati nell’allegato 2 è retta, fino alla decisione sulla loro iscrizione nell’allegato 1, dall’articolo 29 capoverso 1 lettera a OPN11 come pure dall’articolo 10 della presente ordinanza.
2 La descrizione di questi oggetti è accessibile gratuitamente in forma elettronica12.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.