1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).
2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Addetta operatrice di edifici e infrastrutture AFC» / «Addetto operatore di edifici e infrastrutture AFC».
3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).
2 L’AFP autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«employée d’exploitation AFP» / «employé d’exploitation AFP».
3 Si l’AFP a été obtenue selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.