Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
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412.101.220.76 Ordinanza della SEFRI del 20 luglio 2022 sulla formazione professionale di base nel campo professionale «tecnica della costruzione» con certificato federale di formazione pratica (CFP)

412.101.220.76 Ordonnance du SEFRI du 20 juillet 2022 sur la formation professionnelle initiale dans le champ professionnel «technique du bâtiment» avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)

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Art. 26 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della tecnica della costruzione

1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della tecnica della costruzione è composta da:

a.
da sette a undici rappresentanti dell’Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec);
b.
un rappresentante dei docenti di materie professionali;
c.
almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

a.
verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
b.
se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
c.
se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
d.
esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 25

1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

2 L’AFP autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé correspondant à la profession apprise:

a.
aide en chauffage AFP;
b.
aide en installations de ventilation AFP;
c.
aide en sanitaire AFP;
d.
aide en ferblanterie AFP.

3 Si l’AFP a été obtenue selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 24, al. 1, la note d’expérience.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.