Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
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412.101.220.15 Ordinanza della SEFRI del 29 settembre 2020 sulla formazione professionale di base Podologa/Podologo con attestato federale di capacità (AFC)

412.101.220.15 Ordonnance du SEFRI du 29 septembre 2020 sur la formation professionnelle initiale d'assistante en podologie / assistant en podologie avec certificat fédéral de capacité (CFC)

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Art. 26 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

1 Le persone che hanno iniziato la formazione di podologo prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2025.

2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per podologo AFC entro il 31 dicembre 2025 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 15–21) si applicano dal 1° gennaio 2024.

Art. 25 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du SEFRI du 26 septembre 2012 sur la formation professionnelle initiale d’assistant en podologie avec certificat fédéral de capacité (CFC)8 est abrogée.

8 [RO 2012 6475, 2017 7331 ch. I 8 et II 8]

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.