1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).
2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «operatrice socioassistenziale AFC»/«operatore socioassistenziale AFC».
3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).
2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«assistante socio-éducative CFC» / «assistant socio-éducatif CFC».
3 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.