1 Le persone che hanno iniziato la formazione di specialista in fotografia AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro 31 dicembre 2026.
2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per specialista in fotografia AFC entro il 31 dicembre 2026 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.
3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 15–21) si applicano dal 1° gennaio 2025.
1 Les personnes qui ont commencé leur formation de
2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final
3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) sont applicables au 1er janvier 2025.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.