Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École

412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)

412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

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Art. 73 Disposizioni transitorie

1 Le vigenti ordinanze cantonali e federali in materia di formazione professionale devono essere sostituite o adeguate entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.

2 I titoli protetti acquisiti conformemente al diritto previgente continuano ad essere tutelati.

3 Il passaggio ai contributi forfettari ai sensi dell’articolo 53 capoverso 2 avviene in modo progressivo entro quattro anni.

4 La partecipazione alle spese della Confederazione è adeguata progressivamente alla quota stabilita nell’articolo 59 capoverso 2 entro quattro anni.

Art. 72 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.