1 I cittadini di Stati terzi oggetto di una segnalazione ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno ricevono d’ufficio le informazioni di cui all’articolo 14 della legge federale del 19 giugno 1992183 sulla protezione dei dati (LPD).184
2 È consentito rinunciare a informare la persona interessata conformemente al capoverso 1 se:
Art. 51a185 Relazione al Comitato europeo per la protezione dei dati
Fedpol presenta al Comitato europeo per la protezione dei dati una relazione annuale sull’esercizio del diritto all’informazione, alla rettifica o alla cancellazione dei dati e sulle procedure avviate in tale contesto in virtù degli articoli 68 del regolamento (UE) 2018/1862186, 54 del regolamento (UE) 2018/1861187 e 19 del regolamento (UE) 2018/1860188. Il rapporto è trasmesso, per il tramite dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, al Comitato europeo per la protezione dei dati.
182 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 651).
184 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 651).
185 Introdotto dal n. I dell’O del 19 nov. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 651).
186 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 2
187 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 2
188 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 43 cpv. 1
1 Les ressortissants d’États tiers qui font l’objet d’un signalement aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour reçoivent d’office les informations mentionnées à l’art. 14 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)184.185
2 La communication des informations selon l’al. 1 n’est pas nécessaire dans les cas suivants:
183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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