1 I costi per lo sviluppo e la gestione del sistema d’informazione sono coperti dalla Confederazione. La Confederazione finanzia l’allacciamento e la gestione delle linee di trasmissione dei dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nel capoluogo cantonale.
2 I Cantoni assumono le spese:
a. per l’acquisto e la manutenzione delle loro apparecchiature;
b. per l’installazione e la gestione della distribuzione capillare sul loro territorio.
1 Le développement et l’exploitation du système d’information sont financés par la Confédération. La Confédération finance le raccordement et l’exploitation des circuits de transmission jusqu’au dispositif central de connexion (distributeur principal) du chef-lieu du canton.
2 Les cantons assument:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.