Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 31 capoverso 4, 68 capoverso 2 e 111 della legge federale
del 20 marzo 19811 sull’assistenza internazionale in materia penale (detta qui di seguito «legge»),2
ordina:
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.