L’Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visti gli articoli 60 capoverso 1, 121 capoverso 1 e 123 capoverso 1
della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del 6 novembre 20082;
visto il parere del Consiglio federale del 26 novembre 20083,
decreta:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.