1 Chi riceve contributi per le misure di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 1 deve presentare all’UFU un rapporto sullo svolgimento e la conclusione della misura.
2 Chi riceve contributi per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2 deve presentare all’UFU ogni anno un rapporto sulle misure attuate regolarmente.
3 L’UFU stabilisce la forma del rapporto nella decisione o nel contratto di prestazioni sugli aiuti finanziari.
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2 Les bénéficiaires des aides financières
3 Le BFEG précise les modalités de présentation de ces rapports dans sa décision ou dans le contrat de prestations.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.