Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 29 Diritto internazionale privato
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291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

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Art. 180

1 Un arbitro può essere ricusato se:

a.
non soddisfa ai requisiti convenuti dalle parti;
b.136
vi è un motivo di ricusa contemplato dall’ordinamento procedurale convenuto dalle parti; o
c.137
vi sono circostanze tali da far dubitare legittimamente della sua indipendenza o imparzialità.

2 Una parte può ricusare un arbitro da lei nominato, o alla cui nomina ha partecipato, unicamente per motivi di cui, nonostante abbia usato la dovuta attenzione, è venuta a conoscenza soltanto dopo la nomina.138

3 ...139

Art. 180a140

1 Salvo diversa pattuizione delle parti e purché il procedimento arbitrale non sia ancora concluso, l’istanza di ricusa, scritta e motivata, dev’essere proposta all’arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri entro 30 giorni dal momento in cui l’instante è venuto a conoscenza del motivo di ricusa o avrebbe potuto venirne a conoscenza usando la dovuta attenzione.

2 Entro 30 giorni dal deposito dell’istanza di ricusa, l’instante può chiedere la ricusa al giudice. Questi decide definitivamente.

3 Salvo diversa pattuizione delle parti, durante la procedura di ricusa il tribunale arbitrale può continuare il procedimento fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l’arbitro ricusato.

Art. 180b141

1 Ciascun arbitro può essere destituito per accordo tra le parti.

2 Se un arbitro non si dimostra in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze, una parte può, salvo diversa pattuizione, chiederne la destituzione al giudice con istanza scritta e motivata. Il giudice decide definitivamente.

136 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

137 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

139 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

140 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

141 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

Art. 180

1 Un arbitre peut être récusé:

a.
lorsqu’il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;
b.135
lorsqu’existe un motif de récusation prévu par le règlement d’arbitrage adopté par les parties, ou
c.136
lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité.

2 Une partie ne peut récuser un arbitre qu’elle a nommé ou qu’elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu’ayant fait preuve de la diligence requise, elle n’a pas eu connaissance avant cette nomination.137

3 ...138

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

138 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

 

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